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Continuità didattica, FISH si costituisce a tutela del diritto di studio degli alunni con disabilità

FISH ha conferito mandato agli avvocati Marco Trevisan, Sergio Fienga e Francesca Perna dello studio PedersoliGattai per costituirsi in giudizio, come parte controinteressata, nel procedimento pendente presso il Tar del Lazio, promosso dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL, GILDA-UNAMS e UIL-Scuola-RUA e da alcuni docenti, contro il decreto ministeriale n. 32/2025, emanato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito. Il decreto, adottato in attuazione dell’art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), introduce misure finalizzate a garantire continuità didattica per gli alunni con disabilità, consentendo – su richiesta della famiglia e previo parere del GLO – la conferma del docente a tempo determinato su posto di sostegno già in servizio nell’anno scolastico 2024/25.

Nel ricorso (RG n. 4543/2025), i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del suddetto decreto ministeriale, presentando contestualmente istanza di sospensione cautelare della sua efficacia. Con decreto monocratico, il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva, ritenendo necessario un approfondimento collegiale sulle questioni sollevate. Questo primo pronunciamento conferma la complessità del tema e la necessità di valutare attentamente gli interessi coinvolti, a partire da quello degli alunni con disabilità.

FISH ritiene che questa misura rappresenti un passo concreto verso un’inclusione scolastica reale, garantendo la continuità didattica, elemento cruciale per il percorso formativo degli alunni con disabilità. La stabilità educativa e relazionale offerta dalla conferma del docente di sostegno favorisce la coerenza pedagogica e la personalizzazione dell’intervento didattico.​

Questa possibilità si inserisce pienamente nella definizione di accomodamento ragionevole prevista dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che considera tali misure necessarie per assicurare pari opportunità e superare le barriere sistemiche. L’obbligo per lo Stato di garantire tali misure è rafforzato dall’art. 117, comma 1, della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi internazionali.​ Inoltre, il coinvolgimento delle famiglie, previsto dal decreto, è coerente con quanto stabilito dalla legge 241/1990 in materia di partecipazione ai procedimenti amministrativi. Una scuola realmente inclusiva si costruisce anche riconoscendo alle famiglie un ruolo attivo nel percorso educativo dei propri figli.​

FISH intende sostenere l’impostazione del decreto come coerente con il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 della Costituzione) e con i diritti riconosciuti alle persone con disabilità, valorizzandone il ruolo attivo nella costruzione del proprio progetto di vita.​ L’art. 24 della Convenzione ONU impone agli Stati di garantire misure personalizzate di sostegno in contesti scolastici inclusivi e favorevoli allo sviluppo e alla socializzazione. La continuità del docente di sostegno, in questo contesto, non rappresenta un’eccezione alle regole di reclutamento, ma uno strumento necessario per l’attuazione concreta di tali diritti.​

“La persona con disabilità deve essere messa nelle condizioni di costruire il proprio progetto di vita. E questo vale anche nel contesto scolastico. Non si può parlare di inclusione senza riconoscere l’importanza della continuità educativa. Le norme contestate non introducono favoritismi, ma strumenti di equità. La continuità didattica non è un privilegio, ma una garanzia di qualità e dignità educativa, e deve essere difesa con determinazione”. A dirlo il presidente FISH, Vincenzo Falabella.

 

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