FISH accoglie con piena soddisfazione l’ordinanza del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato da alcune sigle sindacali e ha confermato l’efficacia dell’ordinanza cautelare n. 2912/2025 del TAR del Lazio. La vicenda ruota attorno alla corretta applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 66/2017, come modificato dal decreto legge 71/2024 (convertito in legge 106/2024), in particolare al principio di continuità del progetto educativo e didattico per gli alunni e le alunne con disabilità. La norma vigente consente al dirigente scolastico – su richiesta delle famiglie e nel rispetto di specifici vincoli – di confermare, con priorità assoluta, il docente specializzato sul sostegno già in servizio l’anno precedente. Un passo fondamentale per garantire stabilità, coerenza e qualità nell’inclusione scolastica.
Questo quadro normativo mira a favorire la continuità educativa e didattica, principio essenziale per garantire il pieno sviluppo del progetto formativo degli alunni e delle alunne con disabilità. Le ordinanze del TAR e del Consiglio di Stato hanno ribadito che questa disposizione non solo è conforme ai principi costituzionali e internazionali, ma risponde concretamente ai bisogni reali degli studenti, riconoscendo che la stabilità della relazione educativa rappresenta un fattore chiave per l’efficacia dell’inclusione scolastica. Le pronunce dei giudici amministrativi, sia di primo che di secondo grado, hanno riconosciuto che questa disposizione è pienamente conforme ai principi costituzionali e internazionali, risponde ai bisogni concreti degli studenti e rafforza il ruolo attivo delle famiglie nei percorsi educativi.